CARTA DI TRIESTE…

Carta di Trieste: un codice etico per i giornalisti su notizie relative ai cittadini con disturbo mentale

L’iter della Carta di Trieste carta è iniziato nel 2009 a partire dalla lettera di Madia Marangi.

A partire da quell’anno è stata discussa più volte da giornalisti e professionisti del settore. Riteniamo fondamentale la ripresa del lavoro portato avanti con la ‘Carta di Trieste’, una proposta di codice etico per i giornalisti su notizie relative ai cittadini con disturbo mentale. Un protocollo rimasto lettera morta che da anni attende di essere recepito dall’Ordine dei Giornalisti. Un documento importante se si pensa come il sensazionalismo da cronaca, possa contribuire ad aumentare lo stigma verso le persone affette da patologie psichiatriche.

Un documento deontologico per promuovere un’informazione corretta e attuale dei problemi di salute mentale e arginare l’ansia e la paura generate da un modo  approssimativo di fare informazione. Vogliamo diffonderla nella speranza che possa essere adottata, anche a livello ‘individuale, dal maggior numero di giornalisti e professionisti della comunicazione.

Buona lettura.

Proposta per un codice etico per i giornalisti e gli operatori dell’informazione su notizie concernenti cittadini con disturbo mentale e questioni legate alle salute mentale in generale.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana invitano i giornalisti italiani ad osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini con disturbo mentale.

In particolare, a:

• usare termini non lesivi della dignità umana, o stigmatizzanti, per definire il cittadino con disturbo mentale qualora oggetto di cronaca, il disturbo di cui è affetto, il comportamento che gli si attribuisce. Questo per non alimentare il già forte carico di tensione e preoccupazione che il disturbo mentale comporta e non indurre sentimenti o reazioni che potrebbero risultare dannosi per la persona, i suoi familiari e la comunità nell’insieme (all.1);

• usare termini giuridici pertinenti e non allusivi a luoghi comuni nel caso un cittadino con disturbo mentale si sia reso autore di un reato, tenendo presente che è una persona come le altre di fronte alla legge (all. 2);

• non attribuire le cause e/o l’eventuale efferatezza del reato al disturbo mentale né interpretare il fatto in un’ottica pietistica, decolpevolizzando il cittadino solo perché che soffre di un disturbo mentale;

• considerare il cittadino con disturbo mentale un potenziale interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, tenendo presente che può ignorare le conseguenze e gli eventuali rischi dell’esposizione attraverso i media;

• non identificare il cittadino con il suo problema di salute mentale ovvero con la diagnosi di malattia;

• garantire al cittadino con disturbo mentale il diritto di replica;

• consultare quanti possono essere al corrente dei fatti per individuare visioni differenti come operatori della salute mentale e dei servizi sociali, associazioni, magistrati, per poter fornire l’informazione in un contesto il più possibile chiaro, approfondito e completo. Fornire dati attendibili e di confronto tra i reati commessi da persone con disturbi mentali e persone senza disturbi mentali;

• integrare, se possibile, la notizia con informazioni sui servizi, strumenti, trattamenti, cure che sono disponibili nelle singole realtà locali (all. 3);

• promuovere la diffusione di storie di guarigione e/o di esempi di esperienze positive improntate alla speranza e alla possibilità di vivere, pensare a un proprio futuro, lavorare, studiare, divertirsi, pregare.

• limitare l’uso improprio di termini relativi alla psichiatria in notizie che non riguardano questioni di salute mentale al fine di non incrementare il pregiudizio che i disturbi mentali siano sinonimi di incoerenza, inaffidabilità, imprevedibilità.

A PROPOSITO DI SUICIDIO E DISTURBO MENTALE

Benché in oltre il 75% dei casi il suicidio non sia connesso al disturbo mentale, è luogo comune molto frequente associare a quest’ultimo le sue cause. In questo modo non solo si fornisce un’informazione non corretta, ma si rischia di indurre comportamenti emulativi nelle persone più fragili.

All’allegato 4 alcune raccomandazioni utili a chi riferisce di suicidio o tentativi di suicidio, elaborate dagli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con gli Osservatori locali preposti al monitoraggio dei fenomeni autolesivi. [vedi Allegato 4]

ALCUNE DOMANDE CHE IL GIORNALISTA POTREBBE FARSI

• I termini usati sono appropriati o in qualche misura non pertinenti od offensivi per il cittadino al centro dei fatti o per altre persone che vivono analoghe esperienze di disturbo mentale?

• Il titolo, l’eventuale locandina e le immagini dell’articolo sono offensive per il cittadino al centro dei fatti o per altre persone che vivono analoghe esperienze di disturbo mentale?

• È rilevante ai fini della completezza dell’informazione riportare il nome del cittadino, e altri dati che lo identificano (dove abita, che lavoro svolge etc), anche con l’uso di immagini (fotografie, illustrazioni, caricature)?

• È rilevante ai fini della completezza dell’informazione precisare che il cittadino in questione ha un disturbo mentale?

• Se nella notizia è rilevante il peso del disturbo mentale, nell’articolo sono riportate le opinioni e i commenti di un operatore esperto della salute mentale o di un’altra persona con disturbo mentale citata nell’articolo o di una associazione di persone con disturbo mentale e loro familiari?

• Ai familiari del cittadino è stata data la possibilità di fare una dichiarazione?

• È rilevante ai fini della completezza dell’informazione interpellare amici, conoscenti, vicini di casa, passanti o

altri cittadini in qualche maniera, benché marginale, coinvolti nell’accaduto?

• Nell’articolo sono state riportate informazioni utili affinché altri cittadini che si trovano in analoghe situazioni

sappiano a chi rivolgersi?

• Citare l’esperienza positiva di altri cittadini con disturbo mentale può contribuire a far comprendere che le

storie di vita sono differenti e che non soltanto non si può generalizzare ma che ciò può essere controproducente o addirittura dannoso?

IMPEGNI DEI SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori si impegnano inoltre di:

• prevedere negli argomenti dell’esame di stato per l’iscrizione all’Albo professionale un capitolo relativo alla salute mentale, aggiornato periodicamente alla luce delle evidenze scientifiche e delle pratiche ed esperienze messe in atto nella comunità;

• organizzare incontri di aggiornamento scambio su temi relativi alla salute mentale nell’ambito di percorsi formativi sul giornalismo, scientifico e in generale;

• promuovere l’istituzione di un osservatorio sull’informazione relativa alla salute mentale;

– istituire un premio annuale per i giornalisti che si sono distinti nel trattare notizie relative a persone con disturbo mentale o alla salute mentale in generale.

Fonte: http://www.news-forumsalutementale.it/public/Carta_di_Trieste_2011.pdf

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